RC auto familiare
Rc Auto Familiare


Già da qualche anno, in caso di acquisto di un secondo veicolo da parte di un soggetto titolare di polizza rc auto, per il nuovo contratto le compagnie di assicurazione non possono applicare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella già posseduta, a condizione che si tratti di un veicolo della stessa tipologia. Stessa cosa se l’acquisto avviene da parte di un altro componente del nucleo familiare dell’assicurato, convivente.Ebbene, dal 16 febbraio prossimo scatteranno interessanti novità:

– la classe di merito si manterrà anche in caso di rinnovo di contratti già stipulati (per il secondo veicolo), purché non siano avvenuti sinistri negli ultimi cinque anni con attribuzione di responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
– i due veicoli non dovranno necessariamente essere della stessa tipologia.
In parole povere la novità consentirà ad un nucleo familiare di usufruire della classe di merito più favorevole, maturata da uno dei componenti conviventi, per qualsiasi mezzo posseduto o acquistato, auto, moto od altro. La classe di merito più favorevole dovrà infatti essere applicata non solo in caso di nuova polizza ma anche in caso di rinnovo di una polizza già esistente, a condizione che non vi siano stati sinistri con colpa nell’ultimo quinquennio. Il rinnovo, lo ricordiamo, non è automatico ma frutto della scelta e dell’azione dell’assicurato.Tutto ciò grazie alla nuova versione dell’art.134 del Codice delle assicurazioni private modificato dall’ultimo decreto fiscale; è poi intervenuto il decreto milleproroghe 2020 a rimandare l’entrata in vigore al 16/2/2020

Rita Sabelli,

responsabile Aduc aggiornamento normativo

Articolo precedenteI desideri degli italiani
Articolo successivoRoma. Incontro: ‘Essere madri oggi’ | 21 febbraio