“DIFFAMAZIONE O CALUNNIA?”
di Antonello Martinez *
Tratto da:
Milano 24orenews Roma 24orenews
Uno degli errori più comuni che vengono compiuti da chi non mastica il diritto è confondere o usare impropriamente dei termini che, nelle lingua italiana, possono apparire come sinonimi mentre, in diritto, hanno significati profondamente differenti e connotazioni specifiche. È questo il caso dei reati di calunnia e di diffamazione. Si suole infatti dire, allorché una persona ha pronunciato affermazioni che non si ritengono veritiere in danno di un’altra, “mi ha calunniato”: ma come anticipato, giuridicamente parlando, la calunnia non è appunto sinonimo della diffamazione. In realtà nel codice penale il reato di calunnia si configura quando una persona materialmente presenta una denuncia o querela contro un’altra, indicando il nome e cognome, incolpandola di un “falso” reato, ad esempio recandosi dalle forze dell’ordine o in procura della Repubblica a denunciare (o inviando una missiva anonima) affermando che un soggetto ha commesso un reato, pur sapendo che quest’ultimo sia innocente. In questo caso si dovranno fare delle indagini nei confronti del denunciato, con dispendio di forze e danaro pubblico. E non è un caso che il delitto di calunnia rientri nei “delitti contro l’amministrazione della giustizia” e, scoperta la circostanza che la denuncia era “falsa”, la persona che l’ha depositata e sottoscritta, finirà sotto processo rischiando una pena della reclusione da 2 a 6 anni. Contrariamente il reato di diffamazione (annoverato nei “delitti contro l’onore”) si ha quando una persona offende, con la presenza di altri individui – o tramite un qualunque mezzo di comunicazione c.d. di massa – “l’altrui reputazione”. L’articolo 595 del codice penale, in questo caso, prevede una pena mite della reclusione o della multa. In estrema sintesi, se una persona mi offende, per esempio dicendomi una parolaccia, e siamo da soli in una stanza, il reato che avrebbe commesso sarebbe ingiuria. Se la persona offende la mia reputazione dinanzi ad altre persone – ovvero con i social -, il reato sarebbe di diffamazione. Se, per converso, io vado dai Carabinieri o dalla Polizia e denuncio ingiustamente una persona, dicendo che ha commesso un furto o altra condotta penalmente rilevante ma sono ben consapevole che questa non lo abbia commesso, risponderò davanti alla Legge del grave delitto di calunnia, rischiando la pena del carcere. Senza la minima vis polemica o peggio ancora ipotizzare simpatie o antipatie politiche di alcun genere, ho voluto fare questo distinguo tecnico perché se è vero che confondere ingiuria-diffamazione con la calunnia è per il cittadino comune assolutamente comprensibile ritengo, invece, sia inaccettabile per chi ha studiato giurisprudenza o peggio ancora, come nel caso del nostro Presidente del Consiglio, Avvocato e Professore universitario di una fondamentale materia Giuridica, sentirlo rivolgersi ad un ex Ministro dicendo che lo avrebbe denunciato per calunnia senza che si sia mai saputo che tale ex Ministro lo avesse, a sua volta, formalmente denunciato per qualche reato. Che tristezza!
* Prof. Avv. Antonello Martinez
Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
www.martinez-novebaci.it
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