Formare gli operatori aiutare gli anziani

Nel mese di Aprile del 2020 fui uno tra i pochi che si schierarono a difesa delle varie RSA e Case per anziani allorquando le prime pagine dei giornali riportavano delle denunce contro tali istituzioni qualificandoli come i veri, spregevoli colpevoli della strage quotidiana alla quale impotenti eravamo e siamo costretti ad assistere. Confesso che la circostanza mi coinvolse emotivamente parecchio in quanto da avvocato di uno di questi Enti avevo personalmente svolto delle accurate e puntigliose indagini e l’unica cosa che emerse era costituita dal fatto che ogni e qualsiasi presidio prescritto, utile e opportuno era stato scrupolosamente adottato.
Anziani a rischioEbbi, altresì, modo di vedere con i miei occhi l’opera quotidiana che veniva svolta da tutti gli operatori delle varie strutture i quali si sottoponevano a turni pazzeschi, moltissimi senza poter vedere i propri cari, persone segnate dalla fatica e dal dolore e che in più, rispetto a tanti altri Centri e Ospedali giustamente ringraziati da tutta la collettività, erano costretti ad agire con l’ingiusto e infamante peso di attacchi vergognosi e sciacalleschi alla loro professionalità e alla loro umanità.
Iniziano finalmente ad arrivare le prime sentenze in merito all’operato di tali Enti che, in modo granitico, rendono giustizia a chi oltre al danno ha dovuto patire anche le beffe. Il GIP del Tribunale di Modena Dr. Romito ha disposto l’archiviazione del procedimento per insussistenza dei fatti ascritti con una motivazione che definire esemplare è limitativo. Per allontanare sospetti di faziosità preciso che l’Ente oggetto di tale procedimento non era difeso dal mio Studio.
Vi invito quindi a leggere con attenzione il corpo centrale della straordinaria ordinanza ex artt.409 e 410 c.p.p.

[…] A sostegno della domanda l’istante lamentava l’erroneità della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica in merito alle denunce sporte a carico degli indagati, responsabili della struttura XY, nella quale si verificavano ventidue decessi, di cui tredici riconducibili alla diffusione del virus SARS-COV-2, da parte di familiari delle vittime, odierni opponenti. Reputa il Giudicante che la contestualizzazione della fase storica nella quale si collocavano gli eventi in esame e delle ridotte conoscenze scientifiche sul nuovo virus e sulle modalità di diffusione e trasmissione renda impossibile addebitare al personale della struttura sanitaria la colpa per la scelta errata delle cure o, comunque, alcun altro contegno non rispettoso di regole cautelari. Occorre considerare che, nella nota sentenza n. 7783 dell’ 11 febbraio 2016, i Giudici di legittimità rilevavano che, per poter essere imputato a titolo di colpa, l’evento dannoso deve essere non solo prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelati idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato“. Orbene, non sembra dubitabile che un pericolo di trasmissione del virus COVID-19 fosse identificabile ex ante e, conseguentemente, che gravasse sul personale della struttura l’obbligo di adottare quelle misure che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al minimo) tale pericolo; ma, allo stesso tempo, che non possa dirsi altrettanto in merito all’evitabilità dell’evento, che costituisce elemento della colpa.

Nella ricerca del nesso di causalità, dunque, occorre individuare le regole di comportamento che si assumono violate nel caso specifico e che, se fossero state rispettate, avrebbero evitato il verificarsi dell’evento dannoso; diventa, quindi, fondamentale l’individuazione di una legge scientifica – universale o statistica – o almeno di una regola di comportamento. A tal proposito, occorre evidenziare come, nel caso di specie, a mancare fosse qualsiasi legge di copertura scientifica e comportamentale, che ancora oggi non risulta essere stata individuata con certezza nell’ambito dell’intera comunità scientifica. La scarsità delle informazioni in merito alla diffusione del virus pone dunque dei seri interrogativi sulla sindacabilità delle scelte di gestione e curative poste in essere dai sanitari della struttura XY, i quali erano totalmente privi di indicazioni specifiche da parte della comunità scientifica e che hanno dovuto necessariamente procedere per tentativi rispetto alle terapie ed ai farmaci somministrati, in assenza ancora oggi di un medicinale adeguato. L’impossibilità di ricostruire, in termini di anche solo di ragionevole certezza, il nesso eziologico fra la fonte del contagio o l’errata cura e il decesso delle persone offese giustifica l’archiviazione del procedimento. […]

Avv. Antonello Martinez

Prof. Avv. Antonello Martinez
Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
Milano – Via Archimede n° 56
www.martinez-novebaci.it

 

tratto da

Milano 24orenews Maggio 2021

Banner MI24 Maggio 2021

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