trust gestione beni patrimonio

Per anni avevo erroneamente guardato il trust con estrema diffidenza, per varie ragioni. Forse anche per una mia scarsa conoscenza. In realtà sbagliavo. Infatti, studiandolo e conoscendolo più da vicino, oggi posso dire che il trust è un istituto davvero duttile e straordinariamente efficace e conveniente. È lo strumento ordinario più usato in tutto il mondo per la conservazione e gestione di un patrimonio. Così come le società sono lo strumento tipico per l’esercizio di un’attività commerciale. In questo senso, il trust rappresenta una soluzione centrale Il trust rappresenta una soluzione centrale nella gestione dei beni del patrimonio.

Con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento, l’Italia, a partire dal 1° gennaio 1992, ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico l’istituto del trust. Lo ha equiparato agli altri strumenti di diritto privato di derivazione civilistica. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, un trust è un atto di disposizione privata per mezzo del quale uno o più soggetti, detti Istituenti o Disponenti, pongono beni o diritti sotto il controllo di un altro soggetto. Questo soggetto può essere una persona o un ristretto gruppo di individui, ovvero una trust company, chiamata Trustee. Il Trustee assume il compito di custodire, amministrare, gestire e impiegare tali beni nell’esclusivo interesse dei Beneficiari. Oppure per la realizzazione di uno specifico scopo pubblico.

In Italia, perché ciò avvenga, viene trasferita al trustee la titolarità dei beni stessi. Tuttavia, ciò che caratterizza il trust e che lo rende utile in una molteplicità di situazioni è la separazione della titolarità dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale dei trustees. Questi ne sono i legittimi titolari, ma senza che ciò comporti un accrescimento del loro patrimonio personale. La massa patrimoniale risulta autonoma e insensibile alle vicende personali e patrimoniali dei trustees. Questi, in ogni tempo, dovranno perseguire esclusivamente l’interesse dei beneficiari o lo scopo affidatogli. Non il proprio. Al termine del trust dovranno trasferire la proprietà dei beni residui ai beneficiari finali, secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo. Anche per questo motivo, persino i disponenti possono rivestire la funzione di trustee.

Un equivoco ricorrente è ritenere che i beni siano di proprietà del trust. In realtà, un trust, diversamente da una società, non può possedere beni. Non è un soggetto. È un Fondo di cui i titolari sono i trustees. Ciò non comporta un arricchimento personale né un incremento del loro patrimonio.

Non esiste una “tipica utilizzazione” del Trust. Così come non esiste “un” Trust. Esistono molteplici Trusts, come molteplici sono i campi di utilizzazione. Ogni applicazione dovrà essere studiata caso per caso, secondo le esigenze del Disponente e lo scopo da raggiungere. Come una sorta di abito di alta sartoria cucito su misura. Anche in questo contesto il trust rappresenta una soluzione centrale nella gestione dei beni del patrimonio.

Avv. Antonello Martinez

* Prof. Avv. Antonello Martinez
Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
Milano – Via Archimede n° 56
www.martinez-novebaci.it

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