scuola concorso docenti abilitati
Scuola Concorso Docenti Abilitati

Scuola: Concorso docenti abilitati

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la gestione della fase transitoria della scuola secondaria, prevista dalla precedente maggioranza parlamentare e ripresa dall’attuale per la primaria e l’infanzia, sarebbe illegittima per violazione degli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione: l’unica soluzione, per il Consiglio di Stato, è tornare ai percorsi abilitanti e ai concorsi. Ecco perché per Anief bisogna provvedere con urgenza alla riapertura delle GaE, con lo scorrimento del doppio canale.

La parola presto spetterà al Parlamento, a partire dall’11 settembre, quando i precari manifesteranno davanti alla Camera, nel giorno dello sciopero nazionale Anief e dell’avvio dell’emendamento salva-precari LeU 6.3 all’art. 6 del decreto legge 91/18, già approvato in Senato. Diventano pubbliche le motivazioni che hanno indotto il giudice delle leggi, attraverso l’ordinanza n. 5233/2018, a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale sul primo concorso straordinario riservato agli abilitati previsto dal comma 2, lettera b) e dal comma 3 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 collegato alla Buona Scuola, per via dell’esclusione illegittima di un dottore di ricerca ma anche, in giudizi diversi, degli insegnanti tecnico pratici o dei docenti abilitati all’estero: secondo i giudici di Palazzo Spada, la gestione della fase transitoria della scuola secondaria sarebbe illegittima per violazione degli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione.

L’unica soluzione, sempre per il Consiglio di Stato, è quindi tornare ai percorsi abilitanti e ai concorsi.A questo punto, la Consulta potrebbe travolgere l’intera procedura concorsuale, per salvare la quale il sindacato chiede fin d’ora di riaprire le GaE e confermare nei ruoli i neo-assunti, al pari delle maestre con diploma magistrale: se tra le soluzioni profilate dal Consiglio di Stato, infatti, c’è quella di riaprire le procedure abilitanti e ordinarie concorsuali, invero, come corollario deve essere assunto il principio dello scorrimento di quelle graduatorie permanenti che attraverso il doppio canale compensava il precariato dell’abuso italiano dei contratti a termine.

D’altronde, se le ordinanze riguardano il primo concorso riservato al personale abilitato, già stanno comportando conseguenze sul secondo concorso, riservato al personale precario con 36 mesi di servizio nella scuola superiore – per il quale è opportuno consentire l’accesso al fine di conseguire l’abilitazione al FIT al di fuori dell’accesso a numero programmato legato al reclutamento – e senza i 24 CFU (considerata l’esperienza didattica maturata), o ancora sul personale della primaria e infanzia con 24 mesi di servizio che avrebbe dovuto svolgere il terzo concorso riservato previsto dal Decreto Dignità.

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