Dal marzo del 2020 stiamo vivendo la tragedia della pandemia che in questi termini devastanti non avevamo mai dovuto conoscere, dal 24 febbraio di quest’anno stiamo assistendo al terrificante dramma della guerra in Ucraina che, a parte lo sterminio e il sangue versato, sta comportando dei disastri anche sulla nostra economia. Detto questo francamente non si sentiva l’impellente necessità della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome dei padri ai figli. In sostanza con tale pronunciamento decade l’articolo 262 del Codice Civile, che assegna il solo cognome del padre anche se il figlio viene riconosciuto da entrambi i genitori. Da adesso quindi i nuovi nati assumeranno i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine in cui gli stessi decideranno e salvo che i medesimi non dispongano di comune accordo di attribuire al figlio il cognome di un solo genitore. La Consulta ha motivato la sentenza con gli articoli 2 e 3 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’uomo e sulla parità dei cittadini e agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tale sentenza ha definito quanto posto in essere sino ad oggi una regola “…discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”. I fatti che hanno portato a tale decisione della Consulta derivano dallo stretto collegamento delle ordinanze sollevate dal Tribunale ordinario di Bolzano (n. 78/2020), dalla Corte stessa (ordinanza di autorimessione n. 25/2021) e dalla Corte d’appello di Potenza (n. 222/2021), con la quale ha disposto la riunione dei giudizi. Entrare nei tecnicismi relativi all’articolata sentenza necessiterebbe di almeno dieci pagine restano gli effetti in forza dei quali, in sintesi, da adesso nel giro di una sola generazione potremo avere che Antonio Uno con Maria Due. hanno un figlio che viene chiamato Giovanni Uno Due che poi si sposa con Giulia Tre Quattro i quali hanno un figlio Mario che diventerà Uno Due Tre Quattro così che i nonni Antonio e Maria avranno un nipotino di nome Giulio e di cognome uno due tre quattro cinque sei sette otto e, se avessero la fortuna di diventare bisnonni, il loro piccolo discendente potrebbe avere sedici cognomi.
Per onestà la stessa Consulta nella motivazione ha sollecitato in modo veemente l’intervento del Legislatore e, in realtà, già prima della Sentenza in Parlamento erano già depositate ben cinque proposte di Legge contenenti diverse forme di regolamentazione ma allora io mi chiedo (senza voler entrare minimamente nel merito della problematica pur ammettendo di non sentirmi “discriminato” nel portare solo il cognome di mio Padre):
“Che fretta aveva la Consulta di decidere e creare quello che inevitabilmente sarà un vero e proprio caos (è facile prevedere migliaia di cause) visto che l’ordinanza è stata sollevata nel 2021, che l’Art. 262 del C.C. era in vigore con tutto il codice civile dal 1942, che il Legislatore se ne stava già occupando e che la durata media di un procedimento penale dalle indagini preliminari alla Cassazione è di 4 anni e 4 mesi?”

Prof. Avv. Antonello Martinez
Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
Milano – Via Archimede n° 56
www.martinez-novebaci.it
Tratto da “Diritti&Doveri”
24orenews.it Magazine Luglio Agosto 2022

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