La riforma dell’Ordinamento Forense: accesso alla professione e nuove regole di specializzazione per avvocati
Nell’ambito dell’eventuale riforma dell’ordinamento Forense recentemente annunciata dal Consiglio dei Ministri con il comunicato n° 140 del settembre 2025, auspico che vengano davvero presi in esame in particolare due elementi: l’accesso alla professione e la formazione in ambito di specializzazione dell’avvocato. Inizio con quella che è certamente una delle maggiori beffe e iniquità costituita proprio dall’accesso alla professione i cui criteri, in Italia, sono sempre stati assolutamente errati perché fondati su incongruenze logiche e fattuali.
Dopo cinque anni di Giurisprudenza, i nostri ragazzi ottengono dall’Università quella che dovrebbe essere la “patente” teorica, seguono diciotto mesi di pratica, vari corsi abilitativi e poi l’esame di Stato (non un concorso, come per Magistratura o Notariato). Terminata la pratica, si può sostenere l’esame solo una volta all’anno: scritto a dicembre, orali da maggio in poi. Nella migliore delle ipotesi quindi un giovane, se particolarmente bravo e fortunato, diventa avvocato tra i 28 e i 30 anni. L’esame, di natura teorica, dovrebbe invece essere pratico, poiché la preparazione teorica è già attestata con maggiore competenza rispetto a qualsiasi commissione di esame dall’Università. Inoltre, nel caso in cui un malcapitato superi lo scritto ma non l’orale, deve ripetere entrambe le prove: ciò comporta ritardi di oltre un anno nell’avvio della professione.
Confronto europeo e paradossi italiani
In Europa, mediamente, si diventa avvocati a 25 anni. Non perché gli italiani siano meno capaci, ma perché il sistema nazionale è farraginoso e anacronistico. In molti Paesi la laurea è già abilitante; in altri, come Spagna e Romania, l’esame è sostituito da un master o da un test a crocette. Eppure, per il principio del “diritto di stabilimento”, gli avvocati abilitati venticinquenni europei possono esercitare liberamente in Italia, con cinque anni di vantaggio sui nostri. Per altre professioni italiane gli esami di Stato sono stati resi più “umani”: commercialisti e ingegneri hanno due sessioni annuali; per i medici, addirittura, l’esame di abilitazione è stato abolito. Con il tirocinio pratico valutativo e l’idoneità universitaria il medico infatti è abilitato. È un paradosso, se si considera che, a differenza del medico, l’avvocato dispone di tre gradi di giudizio per rimediare ad eventuali errori.
Altro nodo critico: l’esame forense verte su diritto civile e penale, mentre la professione richiede ormai un’elevata specializzazione. Così, chi ha svolto pratica in una materia, affronta comunque il controsenso costituito da una prova da “generalista”. Il secondo punto che auspico venga affrontato è proprio la specializzazione. Secondo una ricerca a suo tempo commissionata dalla Presidenza del Consiglio, le leggi italiane sono tra 150 e 170 mila: è evidente che nessun avvocato può padroneggiarle tutte. Non servono albi separati, ma almeno strumenti che consentano al Cliente di sapere a chi si affida e di riconoscere la reale specializzazione del proprio legale. Nella pratica quotidiana capita infatti molto spesso di avere come controparte avvocati che magari nel proprio sito si dichiarano esperti in un settore e che invece di fatto spaziano in tutte le materie.

Prof. Avv. Antonello Martinez
Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
Milano – Via Archimede n° 56
www.martinez-novebaci.it
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